Lun-Ven 09.00-12.30 / 14.30-18.00

Bonus Facciate 2020 – La Guida Completa

Bonus Facciate 2020 – La Guida Completa

BONUS FACCIATE 2020 – LA GUIDA COMPLETA

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto e regolamentato il “Bonus Facciate”, incentivo fiscale riservato a chi intraprenderà nel corso del 2020 opere di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne degli edifici presenti nelle aree centrali e non, delle nostre città. Lo sconto previsto consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nell’anno 2020 per varie tipologie di lavori, senza prevedere un limite massimo di spesa sostenibile. Ad oggi, il “Bonus Facciate” è valido solamente per le spese che verranno sostenute entro il 31/12/2020.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Chi può usufruire del “Bonus Facciate”

Possono usufruire della detrazione fiscale inquilini, conduttori e proprietari (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), indipendentemente dalla tipologia di reddito percepita. A differenza di altre detrazioni fiscali, possono beneficiare del “Bonus Facciate”, oltre le persone fisiche, anche le persone giuridiche.

Sono ammessi al nuovo bonus facciate i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • Società semplici.
  • Associazioni tra professionisti.
  • Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per poter usufruire dell’agevolazione, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente il predetto avvio), tali soggetti devono ovviamente possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo.

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, sono ammessi al nuovo “Bonus Facciate”, i seguenti soggetti:

  • Proprietario dell’immobile.
  • Nudo proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
  • Detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
  • Familiari del possessore o del detentore dell’immobile.
  • Conviventi di fatto in possesso dei requisiti indicati dalla legge n.76 del 2016 – Legge Cirinnà.
  • Promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento, a condizione che sia stato stipulato, e regolarmente registrato, un contratto preliminare di vendita dell’immobile.
  • Esecutore dei lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Sono invece esclusi dalla possibilità si usufruire del beneficio fiscale i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Interventi ammessi dal “Bonus Facciate”

Per poter essere ammesso dal nuovo “Bonus Facciate”, l’intervento edilizio deve essere finalizzato al recupero e restauro della facciata esterna e deve essere realizzato esclusivamente sulle strutture opache della facciata: balconi oppure ornamenti e fregi dell’edificio. L’intervento deve essere poi effettuato su edifici esistenti o su parti di essi, su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Ecco, nel dettaglio, la lista interventi ammessi in detrazione:

  • Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
  • Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata.
  • Interventi su balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura).
  • Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
  • Altri interventi di decoro urbano che interessino grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni.
  • Interventi su superfici confinanti con chiostri, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale e cornicioni (solo se visibili dalla strada o da suolo pubblico).
  • Interventi correlati a quelli agevolabili sono poi: acquisto materiali, progettazione e altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), installazione ponteggi, smaltimento materiale, IVA, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Non sono invece oggetto della nuova agevolazione le seguenti operazioni:

  • Interventi che hanno ad oggetto pareti non esterne dell’edificio (ad esempio cortili interni). Per tali interventi potranno comunque essere attivate altre tipologie di detrazione fiscale.
  • Interventi effettuati sull’edificio durante le fasi di costruzione dello stesso.
  • Interventi effettuati durante le operazioni di demolizione dell’edificio e successiva ricostruzione.

Ubicazione dell’edificio 

Per poter beneficiare del “Bonus Facciate” è obbligatorio che l’edificio interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria sia ubicato all’interno delle zone territoriali A e B (o loro assimilate). Gli edifici situati nelle zone territoriali C, D, E ed F non potranno usufruire dei benefici fiscali sopra indicati.

Zone territoriali ammesse dal bonus:

  • Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati menzionati;
  • Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Tipologie di edifici agevolati

Come già precisato, l’accesso al “Bonus Facciate” non dipende dalla tipologia di immobile quanto dalla sua ubicazione in una delle due zone ammesse (Zona A e Zona B).

Una volta verificata la sua appartenenza alla zona A o alla Zona B (o ad altre ad esse assimilate), l’intervento sarà agevolabile a prescindere dalla tipologia di immobile, che potrebbe a questo punto essere ad uso abitativo, o destinato ad altri utilizzi (attività produttivi, commerciali, professionali). Possono accedere al “Bonus Facciate” anche le parti comuni di edifici condominiali, siano esse relative ad immobili con destinazione abitativa, produttiva, commercialo o anche mista.

Funzionamento agevolazione fiscale

L’agevolazione fiscale prevede una detrazione d’imposta pari al 90% degli importi sostenuti per gli interventi di manutenzione sugli immobili elencati pocanzi. Il “Bonus Facciate” è ad oggi limitato esclusivamente all’anno 2020.

La Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, indica i criteri di imputazione delle spese sostenute in relazione alla data di avvio degli interventi edili in funzione della tipologia di contribuente che andrà a beneficiare del “Bonus Facciate”.

Tipologia di contribuenti e relativi criteri:

  • Per persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali verrà utilizzato il criterio di cassa, ovvero avrà validità la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
  • Per imprese individuali, società ed enti commerciali, verrà invece utilizzato il criterio di competenza, ovvero avranno validità le spese imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese di riferiscono e indipendentemente dalla data del loro pagamento.

Adempimenti necessari per usufruire del “Bonus Facciate”

  • Disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di Partita Iva ovvero il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (non necessario per titolari redditi d’impresa);
  • Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
  • Comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente mediante raccomandata, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri;
  • Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;
  • Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 47 del 2000;
  • Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili ancora non censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;

Ad oggi non è stato ancora specificato se gli Amministratori di Condominio saranno obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali istituzionali telematici, le spese sostenute e i Codici Fiscali dei Condòmini che vorranno usufruire delle detrazioni fiscali.

“Bonus Facciate” ed efficienza energetica

Sulla base di quanto previsto dal comma 220 della legge di Bilancio 2020, quando i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscano anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter essere ammessi al nuovo “Bonus Facciate” devono ulteriormente soddisfare:

  • I “Requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
  • I valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Ulteriori adempimenti – Interventi di efficienza energetica

  • L’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
  • L’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
  • La comunicazione all’ENEA da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori, contenente la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Cumulabilità del “Bonus Facciate” con altre agevolazioni

Nel caso in cui vengano effettuati dal contribuente interventi sull’involucro dell’edificio che siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (come, a titolo di esempio, Bonus Facciate ed Ecobonus), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni, dovendo però necessariamente contabilizzare in maniera distinta le spese riferite ai due diversi interventi, rispettando altresì gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il “Bonus Facciate” non risulta cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del D.L. n.42 del 2004 nella misura effettivamente rimasta a loro carico.

Share: