La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto e regolamentato il “Bonus Facciate”, incentivo fiscale riservato a chi intraprenderà nel corso del 2020 opere di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne degli edifici presenti nelle aree centrali e non, delle nostre città. Lo sconto previsto consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nell’anno 2020 per varie tipologie di lavori, senza prevedere un limite massimo di spesa sostenibile. Ad oggi, il “Bonus Facciate” è valido solamente per le spese che verranno sostenute entro il 31/12/2020.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Possono usufruire della detrazione fiscale inquilini, conduttori e proprietari (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), indipendentemente dalla tipologia di reddito percepita. A differenza di altre detrazioni fiscali, possono beneficiare del “Bonus Facciate”, oltre le persone fisiche, anche le persone giuridiche.
Sono ammessi al nuovo bonus facciate i seguenti soggetti:
Per poter usufruire dell’agevolazione, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente il predetto avvio), tali soggetti devono ovviamente possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo.
Secondo quanto indicato nella Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, sono ammessi al nuovo “Bonus Facciate”, i seguenti soggetti:
Sono invece esclusi dalla possibilità si usufruire del beneficio fiscale i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Per poter essere ammesso dal nuovo “Bonus Facciate”, l’intervento edilizio deve essere finalizzato al recupero e restauro della facciata esterna e deve essere realizzato esclusivamente sulle strutture opache della facciata: balconi oppure ornamenti e fregi dell’edificio. L’intervento deve essere poi effettuato su edifici esistenti o su parti di essi, su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Ecco, nel dettaglio, la lista interventi ammessi in detrazione:
Non sono invece oggetto della nuova agevolazione le seguenti operazioni:
Per poter beneficiare del “Bonus Facciate” è obbligatorio che l’edificio interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria sia ubicato all’interno delle zone territoriali A e B (o loro assimilate). Gli edifici situati nelle zone territoriali C, D, E ed F non potranno usufruire dei benefici fiscali sopra indicati.
Zone territoriali ammesse dal bonus:
Come già precisato, l’accesso al “Bonus Facciate” non dipende dalla tipologia di immobile quanto dalla sua ubicazione in una delle due zone ammesse (Zona A e Zona B).
Una volta verificata la sua appartenenza alla zona A o alla Zona B (o ad altre ad esse assimilate), l’intervento sarà agevolabile a prescindere dalla tipologia di immobile, che potrebbe a questo punto essere ad uso abitativo, o destinato ad altri utilizzi (attività produttivi, commerciali, professionali). Possono accedere al “Bonus Facciate” anche le parti comuni di edifici condominiali, siano esse relative ad immobili con destinazione abitativa, produttiva, commercialo o anche mista.
L’agevolazione fiscale prevede una detrazione d’imposta pari al 90% degli importi sostenuti per gli interventi di manutenzione sugli immobili elencati pocanzi. Il “Bonus Facciate” è ad oggi limitato esclusivamente all’anno 2020.
La Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate, indica i criteri di imputazione delle spese sostenute in relazione alla data di avvio degli interventi edili in funzione della tipologia di contribuente che andrà a beneficiare del “Bonus Facciate”.
Tipologia di contribuenti e relativi criteri:
Ad oggi non è stato ancora specificato se gli Amministratori di Condominio saranno obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali istituzionali telematici, le spese sostenute e i Codici Fiscali dei Condòmini che vorranno usufruire delle detrazioni fiscali.
Sulla base di quanto previsto dal comma 220 della legge di Bilancio 2020, quando i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscano anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter essere ammessi al nuovo “Bonus Facciate” devono ulteriormente soddisfare:
Nel caso in cui vengano effettuati dal contribuente interventi sull’involucro dell’edificio che siano riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (come, a titolo di esempio, Bonus Facciate ed Ecobonus), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni, dovendo però necessariamente contabilizzare in maniera distinta le spese riferite ai due diversi interventi, rispettando altresì gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Il “Bonus Facciate” non risulta cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del D.L. n.42 del 2004 nella misura effettivamente rimasta a loro carico.